(Teleborsa) – “Le Regioni sono tenute a uniformare la propria legislazione di spesa alle tecniche di copertura finanziaria previste per le leggi statali anche osservando i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione”. È quanto si legge nell’analisi sulle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali per il 2022, che la Sezione autonomie della Corte dei conti ha redatto sulla scorta dei dati forniti dalle Sezioni regionali di controllo e approvato con delibera n. 12/SEZAUT/2024/FRG.
Il documento – che intende costituire una fonte informativa di ausilio e riferimento per Giunte e Assemblee legislative, nell’ottica di una migliore qualità della loro produzione normativa atta a prevenire questioni di legittimità costituzionale per difetto di copertura – rappresenta anche un supporto nell’ambito dei giudizi di parificazione dei rendiconti regionali, preceduti da specifiche analisi sul complesso delle leggi di spesa regionali promulgate nell’anno. La relazione, con cadenza annuale, offre un quadro complessivo e puntuale dell’impatto della legislazione di spesa delle Regioni e si inserisce nell’ambito della funzione ausiliaria attribuita alla Corte dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione.
“L’esposizione chiara ed esaustiva delle conseguenze finanziarie delle leggi di spesa e dei mezzi per farvi fronte – specifica la Corte – è necessaria a garantire il rispetto del principio di trasparenza, assicurando l’aderenza, al principio costituzionale della copertura, del procedimento di formazione delle leggi, nell’ambito del quale occorre garantire un leale confronto con gli uffici dei Consigli regionali, in un’ottica di condivisione di tutti gli elementi funzionali a comprendere la corretta stima degli oneri previsti. Resta ferma – sottolinea la Corte – l’esigenza essenziale che sulla quantificazione degli oneri, sulla loro tipologia e sulle relative coperture le relazioni tecniche di accompagnamento alle leggi di approvazione regionale, in ossequio all’art. 81 della Costituzione, forniscano i più completi elementi informativi possibili. Il quadro sulle diverse modalità di misurazione e di copertura adottate dalle Regioni nel 2022 è risultato, infatti, complesso e talvolta disomogeneo e, malgrado un progressivo affinamento delle tecniche impiegate, persistono – evidenzia ancora a Corte – aspetti di criticità segnalati dalle Sezioni regionali di controllo. Tra questi, – conclude – oltre all’insufficiente indicazione, nelle relazioni tecniche stesse, delle informazioni sulla natura degli oneri e sulla loro quantificazione, il frequente, non consentito, ricorso dei legislatori regionali a risorse già stanziate in bilancio come mezzi di copertura di nuovi oneri”.