(Teleborsa) – Con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’11 Settembre 2024 è stata disposta l’apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del Piano Transizione 5.0. Ad oggi, tuttavia, come sottolineato da Marco Calabrò, capo delle segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le domande presentate sono poche. E’ sempre più avvertita quindi la necessità di informare adeguatamente le imprese sull’opportunità offerte da questo Piano.
“Il Piano Transizione 5.0 – spiega l’Avvocato cassazionista Claudio Vinci – si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, un sostegno di ben 6,3 miliardi di euro. In particolare si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica”.
Il Piano Transizione 5.0, istituito dall’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 – ricorda Vinci – ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento”.
Il credito d’imposta non spetta alle imprese sottoposte a procedura concorsuale – liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale – o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Rientrano tra i beni agevolabili ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati, i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e per cinque anni.
La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione preventiva attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una ex post comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
“Si tratta, in conclusione, senza dubbio di una misura fondamentale che le imprese dovrebbero cogliere in funzione agevolativa e di sviluppo, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici”, ricorda l’avvocato Vinci, ricordando che la scarsità dlele domande presentate potrebbe essere dovuta al fatto che “la misura è probabilmente poco conosciuta” o che “l’iter per ottenere l’agevolazione e realizzare gli investimenti agevolabili appare lungo e complesso ed il termine per terminare gli investimenti è fissato al 31 dicembre 2025, un orizzonte temporale, dettato dalla normativa comunitaria forse troppo breve”.
“Sarebbe a tal fine sicuramente opportuna una proroga del termine da parte di Bruxelles, come richiesto dalle stesse imprese e auspicato dallo stesso dott. Calabrò del Ministero, stante la complessità dei progetti”, conclude.