(Teleborsa) – La Consob ha sollecitato “la massima attenzione” degli investitori e degli operatori in vista della scadenza del 30 dicembre prevista dal periodo transitorio per l’adeguamento alla nuova normativa Micar, il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività.
La nuova normativa
Il 30 dicembre 2025 è l’ultimo giorno in cui i Virtual Asset Service Provider (Vasp, gli operatori che attualmente offrono servizi di attività virtuali, come gli scambi su cripto-valute) iscritti nel registro dell’Oam (l’Organismo Agenti e Mediatori) possono continuare ad operare. Gli stessi Vasp potranno – a condizione che venga presentata (anche a livello di gruppo) entro il 30 dicembre un’istanza di autorizzazione ad operare come Casp (Crypto-asset service provider) in Italia o in un altro Stato dell’Unione Europea – proseguire nella loro attività fino al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Il regime normativo attualmente in vigore in Italia per i Vasp prevede solo una mera registrazione presso l’Oam. I Casp, invece, devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte delle Autorità di vigilanza e sono poi sottoposti alla loro supervisione.
Al fine di favorire un passaggio ordinato e trasparente verso questo nuovo regime previsto dal Micar, in linea con la comunicazione sullo stesso tema pubblicata oggi dall’Esma (l’Autorità di vigilanza e di regolamentazione sui mercati finanziari europei), la Consob vuole così evidenziare le cautele da adottare da parte degli investitori e richiamare, nuovamente, l’attenzione degli operatori sugli obblighi e le incombenze connesse alla scadenza del periodo transitorio.
Avvertenze per gli investitori
In primo luogo, la Consob ricorda che i Vasp attualmente operativi potrebbero non essere più legittimati ad operare dopo il 30 dicembre 2025. In questo contesto è quindi fondamentale che gli investitori verifichino: di aver ricevuto le informazioni necessarie dal Vasp con cui intrattengono rapporti. In caso contrario, devono chiedere chiarimenti sui piani di adeguamento dell’operatore alla nuova normativa; che l’operatore sia effettivamente legittimato a prestare servizi in Italia dopo il 30 dicembre, consultando l’elenco dei Vasp tenuto dall’Oam oppure il registro dei Casp autorizzati, tenuto dall’Esma.
Qualora l’operatore non risulti legittimato, non può proseguire la prestazione dei servizi su cripto-attività nei confronti del pubblico e l’investitore ha il diritto di richiedere la restituzione del denaro o delle cripto-attività.
Richiamo per gli operatori Vasp
In più occasioni la Consob ha fornito indicazioni operative ai soggetti interessati, sia tramite interlocuzioni dedicate sia attraverso diverse comunicazioni di carattere generale, come per esempio quella del settembre 2024 con le istruzioni preliminari per gli operatori e come l’Avviso di luglio 2025 pubblicato in occasione dell’estensione del periodo transitorio nazionale al 30 giugno 2026. La Consob ha inoltre trasmesso uno specifico richiamo di attenzione il 31 ottobre 2025 ai Vasp iscritti al registro Oam non ancora autorizzati ai sensi Micar.
La Consob, in vista della scadenza del 30 dicembre 2025, ricorda quindi che i Vasp che non intendano presentare un’istanza di autorizzazione come Casp ai sensi del Micar dovranno: cessare la loro operatività in Italia entro tale data e provvedere alla risoluzione dei contratti in essere; restituire ai clienti le cripto-attività e i fondi di pertinenza, secondo le istruzioni dei clienti stessi; interrompere lo svolgimento di tutti i servizi prestati, incluso quello di custodia e amministrazione di cripto-attività. I Vasp iscritti nel registro dell’Oam devono comunque pubblicare sul proprio sito web e trasmettere ai clienti informazioni adeguate sui piani e sulle misure che intendono adottare per conformarsi al Micar o, in alternativa, per l’ordinata chiusura dei rapporti in essere.
