(Teleborsa) – Domenica prossima oltre 150mila insegnanti precari termineranno il loro rapporto di lavoro con la scuola: sono tutti i supplenti annuali con scadenza del contratto al 30 giugno 2024. Lo ricorda Anief spiegando che si tratta del raggruppamento più importante di docenti precari, che coinvolge anche quasi 100mila insegnanti di sostegno, con o senza specializzazione, assunti per coprire i cosiddetti posti in deroga collocati inopinatamente per legge negli organici di fatto e non in quelli di diritto (dove dovrebbero andare perché sono cattedre a tutte gli effetti senza titolare).
“Tutti questi insegnanti è bene che controllino il loro cedolino dello stipendio, perché dovrebbero trovarsi pagate tutte le ferie non utilizzate nel corso dell’anno: qualora, come spesso accade, dovessero non ‘spuntare’ nella busta paga stipendiale le somme equivalenti ad ogni giorno di ferie non goduto, allora è bene che presentino ricorso con il nostro sindacato, perché solo qualche giorno fa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, ha dato piena ragione alla tesi sostenuta dai legali Anief confermando che le ferie dei precari al 30 giugno vanno sempre retribuite”. Tale posizione, peraltro, non è differente dai molteplici casi già affrontati da diversi tribunali (come la sentenza della Corte d’appello di Firenze) e dalla Cassazione stessa in diverse pronunce (ad esempio la sentenza n. 23934/2020, la sentenza n. 21780/2022 e l’ordinanza n. 14268/2022).
“Considerato che, nel periodo di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ma anche dall’8 al 30 Giugno) i docenti rimangono in servizio, poiché a disposizione del datore di lavoro – ha spiegato Walter Miceli, dell’Anief, durante un Question Time organizzato da Orizzonte Scuola – l’assegnazione d’ufficio delle ferie è da considerarsi una prassi illegittima. Infatti, tre sono le possibilità: o i docenti restano in servizio o richiedono, effettivamente ed esplicitamente, le ferie oppure il Dirigente scolastico deve invitare i docenti a fruire delle ferie avvisandoli che, in caso contrario, perderanno il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva”.
Da parte del Dirigente scolastico c’è dunque, l’obbligo, sancito già dalla normativa europea, di produrre, espressamente e personalmente, un duplice avviso nei confronti del docente che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato deve invitare, formalmente e in modo accurato, il docente a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il dirigente scolastico, deve informare il docente che l’eventuale mancata fruizione dei giorni di ferie comporterà la perdita delle stesse al termine del rapporto di lavoro e la perdita del diritto all’indennità sostitutiva. Ma se il docente non è stato avvisato formalmente, conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non fruite: tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni.
“Abbiamo calcolato – ha spiegato ancora l’avvocato Miceli alla stampa specialistica – che, seguendo il ragionamento della Cassazione, i docenti precari che si sono trovati in questa situazione possono richiedere al Ministero fino a 1.000 euro per ciascuno degli ultimi 10 anni, per un totale di 10 mila euro di indennità sostitutiva a partire dal 2014. A tale scopo, però, è importante che l’insegnante invii una lettera raccomandata o una PEC interruttiva della prescrizione al Ministero”.
“Ricapitolando – conclude il legale che opera per il giovane sindacato – , se negli ultimi 10 anni gli insegnanti non hanno ricevuto alcun avviso da parte del dirigente scolastico, possono aver diritto a ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie per ogni anno in cui non è stato fornito loro l’avviso. Spetta al dirigente scolastico dimostrare di aver fornito adeguato avviso in base alle modalità previste dalla scuola, ad esempio tramite una circolare firmata o una notifica via PEC”.
Attraverso il ricorso con Anief è possibile recuperare fino a 10.000 euro di indennità sostitutiva per ferie non godute negli ultimi dieci anni, ovvero fino a 1.000 euro all’anno per ogni contratto stipulato al 30 giugno dal 2014 ad oggi.