(Teleborsa) – “La destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti” attraverso la Carta del docente da 500 euro “costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell’Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie”: è uno dei passaggi chiave della sentenza del tribunale di Rovigo nel rispondere favorevolmente al ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto supplenze tra il 2020 e il 2024 e che quindi recupera con la sua sentenza 2.000 euro “oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Il riferimento del giudice del lavoro di Rovigo – si legge nella nota diffusa dal Sindacato – è alla sentenza con cui “il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Per ultimo, il giudice di Rovigo ha esaminato “la giurisprudenza di legittimità” ricordando “la pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell’Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie”.
“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – un giudice non può non tenere conto, nell’esaminare il ricorso per l’assegnazione della Carta del docente anche al personale precario, della sentenza della Corte di Cassazione, che ha dato seguito ai pareri già favorevoli espressi sia dal Consiglio di Stato sia dalla Corte di Giustizia europea. Detto questo, ricordo che un docente precario è bene che non rimandi la possibilità di presentare ricorso attraverso i legali Anief: dopo cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato – conclude il presidente nazionale Anief – i tentativi di recupero del maltolto per la propria formazione professionale vanno infatti in prescrizione”.