(Teleborsa) – “La Commissione non è autorizzata a incoraggiare o accettare il rinvio ad essa di progetti di concentrazione non aventi dimensione europea da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, qualora queste ultime non siano competenti a esaminare tali progetti ai sensi della propria legislazione nazionale”. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Il 21 settembre 2020 la Grail LLC, una società americana che sviluppa test ematici per la diagnosi precoce dei tumori, e la Illumina Inc., una società americana specializzata nelle soluzioni di analisi genetica, hanno reso pubblico un progetto diretto all’acquisizione del controllo esclusivo della Grail da parte della Illumina. La concentrazione, non avendo dimensione europea, in particolare per il fatto che la Grail non realizzava alcun fatturato né nell’Unione europea né in altre parti del mondo, non è stata notificata alla Commissione. Inoltre, – rileva la Corte – non è stata notificata neanche negli Stati membri o negli Stati parti dell’accordo dello Spazio economico europeo (SEE), in quanto non raggiungeva le soglie nazionali rilevanti.
A seguito di una denuncia relativa a tale concentrazione, la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentarle, conformemente al regolamento sulle concentrazioni, le loro eventuali richieste affinché esaminasse comunque tale progetto, in quanto quest’ultimo avrebbe potuto pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e minacciare di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel loro territorio. La Commissione ha ricevuto una richiesta in tal senso dall’autorità francese garante della concorrenza, alla quale si sono unite anche le autorità della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e dei Paesi Bassi. Con la sentenza Illumina/Commissione, il Tribunale ha respinto il ricorso della Illumina avverso le decisioni con cui la Commissione ha accolto la richiesta principale e le richieste di riunione. La Illumina e la Grail hanno proposto entrambe ricorso contro tale sentenza.
In tale scenario “la Corte annulla la sentenza del Tribunale e le decisioni controverse della Commissione”. La Corte ritiene che “erroneamente il Tribunale sia giunto alla conclusione che l’interpretazione letterale, storica, contestuale e teleologica del regolamento sulle concentrazioni consentiva alle autorità nazionali garanti della concorrenza di richiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non soltanto non è di dimensione europea, ma, in aggiunta, sfugge alla loro competenza in materia di controllo, perché non raggiunge le soglie nazionali applicabili”. In particolare, il Tribunale – sottolinea la Corte – “ha erroneamente dichiarato che tale regolamento prevede un meccanismo correttivo volto a consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni aventi effetti
significativi sulla struttura della concorrenza nell’Unione”.
Secondo la Corte, l’interpretazione del Tribunale rischia di rompere l’equilibrio tra i diversi obiettivi perseguiti da detto regolamento. A tal riguardo, la Corte rileva che le soglie fissate per definire se un’operazione debba o meno essere notificata costituiscono una garanzia importante di prevedibilità e di certezza del diritto per le imprese interessate. “Esse – evidenzia la Corte – devono poter facilmente stabilire se il loro progetto di operazione debba essere oggetto di un esame preliminare e, in caso affermativo, da parte di quale autorità e a quali requisiti procedurali”.
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