(Teleborsa) – Quali novità sono state introdotte in fase di conversione (legge 24 luglio 2024 n. 105) del cosiddetto Decreto Salva Casa (Decreto legge 69/20024)? Tra le numerose e rilevanti modifiche intervenute, in sede di conversione, spiccano senz’altro la semplificazione per il recupero sottotetti. Gli interventi di recupero dei sottotetti – evidenzia l’Avvocato Claudio Vinci Cassazionista, Amministrativista – sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
Degni di nota anche i nuovi requisiti di abitabilità degli immobili. L’altezza interna delle stanze può arrivare fino a 2,40 metri, mentre la dimensione minima di un monolocale non potrà essere inferiore a 20 metri quadrati per una singola persona e a 28 metri quadrati per due persone, servizi inclusi. Viene tuttavia precisato – spiega Vinci – che dovrà comunque essere assicurato il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
Inoltre va sicuramente menzionato il nuovo iter per regolarizzare le varianti realizzate in parziale difformità a licenze edilizie ante legge n. 10/1977. In particolare, con la nuova disposizione, si prevede che gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera, possono essere regolarizzati, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore, mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento di una sanzione. Viene precisato che l’epoca di realizzazione delle varianti potrà essere provata attraverso: informazioni catastali; riprese fotografiche; estratti cartografici; documenti d’archivio; altri atti pubblici o privati. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato dovrà attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità.
Meritano inoltre di essere citate le novità del decreto legge, che sono state confermate in sede di conversione con importanti correttivi.
La legge di conversione, con riferimento all’ampliamento degli interventi realizzabili in regime di c.d. edilizia libera ha previsto l’inserimento le pergole bioclimatiche e l’esclusione, invece, delle vetrate panoramiche amovibili ( c.d. VePA) su porticati pubblici. A seguito delle modifiche apportate, possono essere, quindi, eseguiti senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VePA) su balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o su logge rientranti all’interno dell’edificio o sui porticati, ad eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche; le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
In ordine alle nuove regole per dimostrare lo stato legittimo degli immobili, si può far riferimento al titolo abilitativo che ha approvato l’ultimo intervento edilizio realizzato sull’intero immobile o sull’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ebbene in sede di conversione è stato chiarito che le eventuali difformità, nelle parti comuni dell’edificio non rilevano sullo stato legittimo delle singole unità immobiliari, così come le difformità delle singole unità immobiliari non rilevano sulle parti comuni dell’edificio.
In ordine, invece, alle facilitazioni per i cambi di destinazione d’uso, com’è noto, è sempre possibile, all’interno della stessa categoria funzionale, e tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale nell’ambito di immobili ubicati nelle zone A, B e C. Con la legge di conversione viene precisato che: i cambi di destinazione d’uso sono consentiti sia senza opere che con opere; sono considerati cambi d’uso senza opere quelli con attività di edilizia libera.
Vinci giudica dunque “sicuramente migliorative” le modifiche apportate in sede di conversione in legge, sia nell’ottica della semplificazione che della chiarezza del legislatore.