(Teleborsa) – Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Plenitude contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed annullato la multa di 5 milioni di euro che l’AGCM aveva irrogato l’anno scorso alla società elettrica, per le modifiche unilaterali delle tariffe per energia elettrica e gas applicate nel maggio 2022, in vigenza del DL Aiuti bis.
“Oggetto di controversia – ricorda il TAR – è l’ambito applicativo dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022, per mezzo del quale sono state congelate le modifiche unilaterali alle condizioni economiche dei contratti conclusi dalle società fornitrici di energia. Con un primo provvedimento cautelare, oggetto di precedente giudizio innanzi a questo Tribunale, l’Autorità ha inibito gli aumenti tariffari, ritenendoli rientranti nel divieto posto dalla normativa sopra citata”.
“Nelle more del giudizio il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede cautelare su altro procedimento parallelo a quello in esame – si sottolinea – con l’ordinanza n. 5986 del 22 dicembre 2022 ha sospeso parzialmente il provvedimento dell’Autorità ‘ solo nella parte in cui esso investa contratti a tempo determinato o contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023 essendo in questione in tal caso non l’esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti'”.
“Con il provvedimento in questa sede impugnato l’Autorità ha dato seguito alla medesima interpretazione della disciplina dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022 già fatta propria nei precedenti provvedimenti cautelari, affermando che ‘in contrasto con detto articolo 3, per il periodo di vigenza dello stesso, ossia dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023, ha aumentato unilateralmente le tariffe in regime di proroga alla luce della clausola contrattuale sulla proroga tacita, automatica e senza scadenza delle tariffe dopo la scadenza dell’offerta economica’, e che, pertanto, ‘le modifiche comunicate con le lettere in rilievo, pari a 1.426.751, costituiscono esercizio dello ius variandi da parte del fornitore (disciplinato, come detto, dall’articolo 11 delle Condizioni generali di contratto di Eni, conformemente all’articolo 13 del Codice di condotta commerciale di ARERA), sospeso normativamente, come misura straordinaria, dal citato articolo 3 D.L. n. 115/2022″.
In conclusione, i giudici hanno ritenuto che “la censura” debba “essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, non residuando interesse all’esame delle ulteriori doglianze proposte”. Il TAR pertanto si è pronunciato sul ricorso “accogliendolo” e, di conseguenza, “annullando il provvedimento impugnato.”