(Teleborsa) – Il ddl Lavoro è legge fra un mare di polemiche, soprattutto per quel che riguarda la semplificazione dei licenziamenti ingiustificati, fortemente criticata dalla sinistra ne dai sindacati. L’aula del Senato ha approvato in via definitiva la legge, di iniziativa governativa e collegata alla legge di bilancio, con 81 voti a favore, 47 contrari e 1 astensione.
La norma più contestata è quella sui licenziamenti, che ora sono ammessi anche nel caso di prolungate assenze ingiustificate: l’assenza protratta oltre il termine previsto da contratto o, alternativamente, per quindici giorni consecutivi comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, a meno che il lavoratore dimostri l’impossibilità di giustificare l’assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Una norma che ha fatto discutere e che, secondo la maggioranza, evita l’escamotage delle dimissioni finalizzate all’accesso alla Naspi, mentre per l’opposizione ripropone il problema delle cosiddette “dimissioni in bianco”.
Introdotta la possibilità di lavorare durante il periodo d cassa integrazione, ma il lavoratore che svolge attività subordinata o autonoma durante il periodo di integrazione salariale non avrà diritto al relativo trattamento per le giornate lavorate presso altro datore di lavoro o in via autonoma.
Cambiamenti per i contratti a termine e in somministrazione. Vengono esclusi dal tetto del 30% di lavoratori a termine sul totale dei lavoratori stabili quelli assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato e quelli assunti per determinate esigenze (attività stagionali, spettacoli, sostituzioni lavoratori assenti, progetti ecc.).
Fra le attività stagionali vengono ricomprese quelle legate ai picchi di lavoro periodici o stagionali (ad esempio le vendite natalizie nel commercio o i cicli stagionali nelle attività produttive), che rispondono all’esigenza di far fronte a “intensificazioni” dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno previsti anche dai contratti collettivi.
Introdotto l’istituto del periodo di prova anche per i contratti a temine: da due a quindici giorni per i contratti fino a sei mesi e da due giorni a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Novità anche per lo smart working, con il datore di lavoro che deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro, entro cinque giorni, i nominativi dei dipendenti che lavorano da remoto e la data di inizio e di fine del lavoro.
Per le imprese, introdotta la possibilità di rateizzazione dei debiti contributivi contratti con l’Inps e l’Inail, che prevede la possibilità di pagare il debito in sessanta rate mensili a partire dal 1° gennaio 2025 (requisiti, criteri e modalità saranno stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due Enti).
Un corpus di norme riguarda poi la sicurezza sul lavoro: dalla relazione annuale del Ministero del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro alle norme che riguardano la salute e la malattia. Ad esempio, dopo una malattia protratta per oltre 60 giorni non sarà più obbligatoria la visita medica, ma si renderà necessaria solo su parere del medico competente. Prevista anche la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’ idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva.